REGOLAMENTO
per la istituzione di Sezioni Territoriali dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari (ANPEF)
Art. 1. La possibilità di realizzare la nascita di Sezioni Territoriali dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari è stata prevista dall’art.1 dell’Atto Costitutivo e dello Statuto sociale. Ogni sezione dovrà adottare lo Statuto ed il logo dell’Associazione Nazionale ed adeguarsi alle norme previste dal presente Regolamento.La nascita di nuove Sezioni Regionali è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne valuterà l’ammissibilità. Ogni Sezione territoriale dovrà avere almeno n. 1 socio residente in quel territorio.
Art.2. La sezione territoriale è il tramite mediante il quale l’Associazione Nazionale opera sul territorio provinciale o regionale.
Art.3. Ogni sede territoriale dovrà utilizzare la denominazione di Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari (ANPEF), con l’aggiunta dell’indicazione del territorio nel quale opera.
Art.4. Ogni sezione deve dotarsi di un Consiglio sezionale costituito da 3 componenti: il Coordinatore, il Tesoriere ed il Segretario, eletti dall’assemblea sezionale.
Art.5. Il Coordinatore è il rappresentante della sezione territoriale ed è responsabile delle iniziative e degli oneri assunti in nome e per conto della propria sezione. Il Coordinatore rappresenta, in sintonia con il Consiglio Direttivo della sede centrale, l’Associazione nei rapporti con Enti e Istituzioni territoriali.
Art.6. Il Coordinatore della sezione territoriale è eletto dai soci di ciascuna sezione territoriale, in regola con il pagamento delle quote sociali alla Sede Nazionale.