Definizione di una Procedura per il rilascio degli Attestati

ART. 11 – DEFINIZIONE DI UNA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI

PREVISTI DALL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N.4 DEL 2013

 

Il rilascio dell’Attestato è subordinato al superamento di un percorso di cui di seguito si definiscono gli step ed alla verifica del mantenimento degli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti dalla legge 4/2013.

L’ Attestato verrà rilasciato solo a seguito dell’iscrizione dell’ANPEF nell’Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero per lo Sviluppo Economico – Mise.

 

  • Controllo oggettivo da parte della Commissione tecnico-scientifica dell’ANPEF della presenza e del mantenimento dei requisiti di cui all’Art.11.1
  • Verifica della partecipazione al progetto di formazione permanente strutturato dall’ANPEF per i professionisti associati.
  • Verifica orale inerente le specifiche materie di competenza dell’ANPEF e, dei professionisti che essa rappresenta.